Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  prolungamento  delle  operazioni   di
  votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento
  delle elezioni europee, regionali e amministrative 
 
  1. Le operazioni di votazione per  le  consultazioni  elettorali  e
referendarie relative all'anno 2024,  a  esclusione  di  quelle  gia'
indette alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
svolgono, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  399,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  nella  giornata  di  domenica,
dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di  lunedi',  dalle  ore  7
alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera
a), del presente articolo. 
  2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni  di
votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore  15  alle
ore 23)) e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 
  3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui  al  comma  2  delle
elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli
delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione  per  le
elezioni dei sindaci e  dei  consigli  comunali  e  circoscrizionali,
anche  quando  disciplinate  da   norme   regionali,   o   di   altre
consultazioni elettorali e referendarie,  si  osservano  le  seguenti
disposizioni, ferma restando, per quanto non  previsto  dal  presente
articolo, la vigente normativa relativa  alle  singole  consultazioni
elettorali: 
    a) le operazioni di  votazione  si  svolgono  nella  giornata  di
sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)), e nella giornata  di  domenica,
dalle ore 7 alle ore 23; 
    b) ai fini del computo dei termini dei  procedimenti  elettorali,
si considera giorno della votazione quello della domenica; 
    c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,
devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle
operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9,  il  presidente
costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a  espletare
le operazioni preliminari alla  votazione,  ivi  comprese  quelle  di
autenticazione delle schede; 
    d) appena completate le  operazioni  di  votazione  e  quelle  di
riscontro  dei  votanti  per  ogni  consultazione,  si  procede  alle
operazioni di scrutinio per  l'elezione  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti  all'Italia;  lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei
presidenti e dei  consigli  regionali,  ivi  comprese  le  regioni  a
statuto  speciale,  e  dei  sindaci  e  dei   consigli   comunali   e
circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo,  dando
la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni  regionali  e
passando poi, senza  interruzione,  a  quello  delle  schede  per  le
elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali; 
    e)  l'entita'  degli  onorari  fissi   forfetari   spettanti   ai
componenti degli uffici elettorali di sezione e' determinata ai sensi
dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70; 
    f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto  dal
presente  articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore  per
l'elezione dei membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia;
per il riparto delle spese si  applica  l'articolo  17,  nono  comma,
della legge 23 aprile 1976, n. 136, come  inserito  dall'articolo  1,
comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27  dicembre  2013,  n.
147. 
  4. Per l'anno  2024,  in  considerazione  del  prolungamento  delle
operazioni di votazione, ai componenti  degli  uffici  elettorali  di
sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo  9  della  legge  23
aprile 1976, n. 136, spettano gli  onorari  fissi  forfetari  di  cui
all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per
cento. 
  ((4-bis.  Limitatamente  alle  province  che  nell'anno  2024,  per
effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute  al  rinnovo  elettorale  dei
propri  organi  entro   il   quarantacinquesimo   giorno   successivo
all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al  voto
nel turno ordinario annuale, il  termine  per  lo  svolgimento  delle
elezioni provinciali e' differito  al  29  settembre  2024.  Fino  al
rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la  durata
del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche  in  caso
di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo  il
termine di novanta giorni per il rinnovo  elettorale  delle  province
non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 399 dell'art. 1,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -Legge di stabilita' 2014): 
                «399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione
          in occasione delle consultazioni elettorali o  referendarie
          si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
          alle ore  23.  Conseguentemente  all'articolo  73,  secondo
          comma, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  all'articolo  22,
          comma 6, del testo unico di cui al decreto  legislativo  20
          dicembre 1993, n.  533,  e  all'articolo  2,  primo  comma,
          lettera c),  del  decreto-legge  3  maggio  1976,  n.  161,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  1976,
          n. 240, la parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente:
          "lunedi'"; all'articolo 5, primo  comma,  lettera  b),  del
          citato decreto-legge n. 161 del 1976 le  parole:  "martedi'
          successivo, con inizio  alle  ore  dieci"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "lunedi' successivo, con  inizio  alle  ore
          14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della
          legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8  del
          martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14  del
          lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro  le
          ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
          le  parole:  "entro  le  ore  20"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361  (Testo
          unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
          Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          giugno 1957, n. 139, S.O.: 
                «Art. 30 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e  L.
          16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett.  a),
          13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle  ore  antimeridiane  del
          giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede  a  far
          consegnare al presidente  di  ogni  ufficio  elettorale  di
          sezione: 
                  1) il plico sigillato  contenente  il  bollo  della
          sezione; 
                  2) un esemplare della lista  degli  elettori  della
          sezione,   autenticata   dalla    Commissione    elettorale
          mandamentale, e un estratto di tale lista,  autenticato  in
          ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario  comunale,  per
          l'affissione nella sala della votazione; 
                  3) l'elenco degli elettori della sezione che  hanno
          dichiarato di voler votare nel  luogo  di  cura  dove  sono
          degenti, a norma dell'art. 51; 
                  4) tre copie del manifesto contenente le liste  dei
          candidati del collegio plurinominale  e  i  nominativi  dei
          candidati nei  collegi  uninominali:  una  copia  rimane  a
          disposizione dell'ufficio  elettorale  e  le  altre  devono
          essere affisse nella sala della votazione; 
                  5) i verbali di nomina degli scrutatori; 
                  6) le designazioni  dei  rappresentanti  di  lista,
          ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 
                  7) i pacchi delle schede che al sindaco sono  stati
          trasmessi sigillati  dalla  Prefettura,  con  l'indicazione
          sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 
                  8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 
                  9) una cassetta  o  scatola  per  la  conservazione
          delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 
                  10) un  congruo  numero  di  matite  copiative  per
          l'espressione del voto.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13  marzo
          1980, n. 70 (Determinazione degli  onorari  dei  componenti
          gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle  schede
          e delle urne per la votazione): 
                «Art. 1. - 1. In occasione di tutte le  consultazioni
          elettorali, con esclusione di  quelle  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento   europeo,   al
          presidente   dell'ufficio   elettorale   di   sezione    e'
          corrisposto, dal comune nel quale  l'ufficio  ha  sede,  un
          onorario  fisso  forfettario  di   euro   150,   oltre   al
          trattamento  di   missione,   se   dovuto,   nella   misura
          corrispondente   a   quella   che   spetta   ai   dirigenti
          dell'amministrazione statale. 
                2. A  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al  segretario
          dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale  ha
          sede l'ufficio elettorale deve  corrispondere  un  onorario
          fisso forfettario di euro 120. 
                3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
          alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai  commi
          1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di  euro  37  e  di
          euro 25. In caso di  contemporanea  effettuazione  di  piu'
          consultazioni  elettorali  o  referendarie,  ai  componenti
          degli uffici elettorali  di  sezione  possono  riconoscersi
          fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 
                4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
          di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,  n.  136,
          spetta un onorario fisso  forfettario,  quale  che  sia  il
          numero delle consultazioni che  hanno  luogo  nei  medesimi
          giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 
                5. In occasione di  consultazioni  referendarie,  gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                  a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; 
                  b) gli importi di cui al comma 3 sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; 
                  c) gli importi di cui al comma 4 sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 
                6. In occasione di consultazioni per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo,   gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                  a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; 
                  b) gli importi di cui al comma 4 sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  9  e  17,  nono
          comma, della legge 23 aprile 1976, n.  136  (Riduzione  dei
          termini e semplificazione del procedimento elettorale): 
                «Art. 9. -  Per  le  sezioni  elettorali,  nella  cui
          circoscrizione esistono ospedali e case di cura con  almeno
          100 e fino a 199 posti letto o luoghi di  detenzione  e  di
          custodia preventiva, il voto degli elettori  ivi  esistenti
          viene  raccolto,  durante  le  ore  in  cui  e'  aperta  la
          votazione,  da  uno  speciale  seggio,   composto   da   un
          presidente e da due scrutatori, nominati con  le  modalita'
          stabilite per tali nomine. 
                La costituzione di tale seggio speciale  deve  essere
          effettuata   il   giorno   che    precede    le    elezioni
          contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
          di sezione. 
                Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
          del seggio. 
                Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
          lista o  dei  gruppi  di  candidati,  designati  presso  la
          sezione elettorale, che ne facciano richiesta. 
                Il presidente cura che sia rispettata la  liberta'  e
          la segretezza del voto. 
                Dei nominativi degli elettori  viene  presa  nota  in
          apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. 
                I compiti del seggio, costituito a norma del presente
          articolo, sono limitati esclusivamente  alla  raccolta  del
          voto dei degenti e dei detenuti e  cessano  non  appena  le
          schede votate, raccolte in plichi separati in caso di  piu'
          elezioni,  vengono  portate  alla  sezione  elettorale  per
          essere  immesse  immediatamente  nell'urna  o  nelle   urne
          destinate alla votazione, previo riscontro del loro  numero
          con  quello  degli  elettori  che   sono   stati   iscritti
          nell'apposita lista. 
                Alla sostituzione del presidente e  degli  scrutatori
          eventualmente  assenti  o  impediti,  si  procede  con   le
          modalita' stabilite per la sostituzione  del  presidente  e
          dei componenti dei seggi normali. 
                Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche per le sezioni ospedaliere per la  raccolta
          del voto dei ricoverati  che  a  giudizio  della  direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina. 
                Negli ospedali e case di cura con meno di  100  posti
          letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
          con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
                Qualora in un luogo di detenzione i  detenuti  aventi
          diritto al voto siano piu' di cinquecento,  la  commissione
          elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro  il
          secondo  giorno  antecedente  la  votazione,  ripartisce  i
          detenuti stessi, ai fini della raccolta  del  voto  con  lo
          speciale seggio previsto  nel  presente  articolo,  tra  la
          sezione nella  cui  circoscrizione  ha  sede  il  luogo  di
          detenzione ed una sezione contigua.» 
                «Art. 17. - Omissis 
                L'importo massimo da  rimborsare  a  ciascun  comune,
          fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti
          dei  seggi,  e'  stabilito  con   decreto   del   Ministero
          dell'interno, nei limiti delle  assegnazioni  di  bilancio,
          con  distinti  parametri  per  sezione  elettorale  e   per
          elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per
          cento e del 60 per cento del totale  da  ripartire.  Per  i
          comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali,  le  quote  sono
          maggiorate del 40 per cento. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  79,  della
          legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni): 
                «Omissis. - 79. In sede di prima  applicazione  della
          presente legge, l'elezione del presidente della provincia e
          del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78  e'
          indetta e si svolge: 
                  a) entro il 12 ottobre 2014 per le province  i  cui
          organi scadono per fine mandato nel 2014; 
                  b) successivamente a quanto previsto  alla  lettera
          a), entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  per  fine  del
          mandato ovvero dalla decadenza  o  scioglimento  anticipato
          degli organi provinciali. Al fine di garantire  l'effettiva
          rappresentativita'   degli   organi   eletti,   anche   con
          riferimento  all'esigenza  di  assicurare  la  loro   piena
          corrispondenza ai  territori  nonche'  un  ampliamento  dei
          soggetti   eleggibili,   qualora   i   consigli    comunali
          appartenenti alla  circoscrizione  elettorale  provinciale,
          eventualmente interessati al turno annuale ordinario  delle
          elezioni per il loro  rinnovo  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge  7  giugno  1991,  n.  182,  dovessero
          essere tali da far superare la  soglia  del  50  per  cento
          degli aventi diritto al voto, il termine  e'  differito  al
          quarantacinquesimo     giorno     successivo     all'ultima
          proclamazione degli eletti. 
                Omissis.»